Atti di Separazione/Divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Introduzione
I coniugi possono comparire personalmente e congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio.
Tale procedura semplificata è possibile solo quando non si hanno figli minori, o figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti.
L'accordo può essere concluso presso il Comune:
- dove è stato celebrato il matrimonio civile;
- dove è stato trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero;
- di residenza di uno dei coniugi.
Al primo appuntamento viene stipulato e sottoscritto l'accordo; al termine, i coniugi vengono invitati a comparire nuovamente davanti all'Ufficiale di stato civile, non prima di un mese, per la conferma.
La mancata comparizione al secondo appuntamento equivale a mancata conferma dell'accordo.
La seconda comparizione non è richiesta per i casi di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio.