La Polizia Municipale è investita di una serie di attribuzioni e di compiti istituzionali di notevole estensione e di fondamentale importanza per la collettività locale. Essa si occupa non solo della viabilità e della regolazione del traffico, ma anche di compiti estremamente vari che comprendono attività di prevenzione e di repressione, di vigilanza e di accertamento, di carattere ora esecutivo, ora amministrativo, ora tecnico.
Le attività prevalentamente svolte possono così distinguersi:
Oltre alle attività succitate, la Polizia Municipale:
E’ possibile richiedere le copie degli atti di competenza dell'Ufficio Polizia Municipale previo pagamento delle spese.
E’ possibile richiedere all'Ufficio Polizia Municipale la chiusura temporanea alla viabilità veicolare delle strade comunali per i seguenti motivi:
In entrambi i casi si viene autorizzati previo parere favorevole da parte del Responsabile dell'Area di Vigilanza.
E’ possibile richiedere, rivolgendosi all'Ufficio Polizia Municipale, l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per i seguenti motivi:
In occasione di manifestazioni di carattere sportivo, religioso, ricreativo, etc., è possibile richiedere all'Ufficio Polizia Municipale un servizio di vigilanza.
Per ottenere tale servizio occorre presentare, almeno 15 giorni prima della manifestazione, istanza scritta in carta semplice all’Ufficio Polizia Municipale, negli orari di apertura al pubblico. La richiesta deve essere fatta dal Responsabile della Manifestazione.
La presenza del personale dell'Ufficio Polizia Municipale viene assicurata compatibilmente con le disponibilità e le valutazioni dell’opportunità.
L'Ufficio Polizia Municipale ha competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza.
Il rilascio delle autorizzazioni amministrative (quali, ad esempio, quelle relative all'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche) è subordinato al preventivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 114/98 per l'apertura, il trasferimento e/o il subingresso di attività commerciali. L'accertamento di tali requisiti avviene a mezzo della Prefettura e del Casellario Giudiziario.
Il rilascio delle autorizzazioni sanitarie (quali, ad esempio, quelle relative ai pubblici esercizi e/o ai veicoli adibiti al trasporto di sostanze alimentari) è invece subordinato al preventivo nulla-osta dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
Infine, il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza (quali, ad esempio, quelle relative ai locali di pubblico intrattenimento) è subordinato al preventivo accertamento del possesso dei requisiti morali e professionali - accertati ai sensi del T.U.L.P.S. - nonchè al preventivo parere della Prefettura di Torino.
Oltre a questa attività prettamente burocratica, in questo settore la Polizia Municipale svolge numerose attività di controllo e di vigilanza, quali ad esempio:
Le persone invalide che hanno una effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (gravi difficoltà nel camminare) possono ottenere l'autorizzazione per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle stesse, mediante il rilascio dell'apposito "contrassegno invalidi", di colore arancione, previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.
Il rilascio del contrassegno è subordinato ad un preventivo e specifico accertamento sanitario, da espletare presso l'Ufficio Medico-Legale dell'A.S.L. TO3 sede di Pinerolo.
Per il rilascio del contrassegno, l'interessato deve presentare all'Ufficio di Polizia Municipale una apposita richiesta in carta semplice. Il relativo modulo prestampato è ritirabile presso lo stesso ufficio o scaricabile dal presente sito (vedi allegato sottostante).
La richiesta deve essere indirizzata al Sindaco. In essa l'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta.
Alla richiesta medesima deve essere allegata la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico-Legale dell'A.S.L. TO3 sede di Pinerolo, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesto il contrassegno ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
Il contrassegno è strettamente personale e pertanto utilizzabile esclusivamente in presenza dell'intestatario, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Esso ha validità 5 anni ed è rinnovabile con la presentazione di un semplice certificato del medico curante (di base) che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone temporaneamente invalide a causa di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno puó essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità succitate. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata dell'invalidità.
AVVERTENZE:
L'Ufficio Polizia Municipale riceve segnalazioni in materia di:
Per l'espletamento di tale servizio la Polizia Municipale viene coadiuvata da un ausiliario di vigilanza. Quest'ultimo espleta il servizio nei giorni e/o negli orari in cui lo stesso non puó essere garantito dal personale di Polizia Municipale.
Il servizio di cui sopra viene espletato dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:
- dalle ore 07:45 alle ore 08:20
- dalle ore 12:00 alle ore 14:20
- dalle ore 16:00 alle ore 16:30
Nel periodo scolastico, dal lunedi al venerdì, negli orari sopraindicati in Via Campra - nel tratto compreso tra Strada Cavour e Via Stefano Grande - vige il divieto di transito a tutti i mezzi non autorizzati. Pertanto, nei giorni e orari suddetti, si invitano gli utenti della strada a servirsi di strade alternative.
Decorsi 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione, in mancanza del pagamento, la sanzione raddoppia e l'atto verrà iscritto a "ruolo", cioè diviene un incasso coatto (forzato) tramite il Concessionario (ex esattore).
Il "ruolo" contiene il nominativo del trasgressore, le spese di notificazione e di procedimento, la sanzione per il ritardato pagamento e l'aggio o il compenso del Concessionario.
Gli elenchi, compilati dal Comando Polizia Municipale, vengono inviati al Concessionario che emette la cartella esattoriale e la relativa notifica. La notifica della cartella segue due fasi:
Il mancato pagamento entro i termini previsti dalla cartella determina la decorrenza degli interessi di mora. Se persiste il mancato pagamento viene notificato l'avviso di mora.
Il mancato pagamento del successivo avviso provoca il pignoramento di beni per un importo pari al debito.
Avverso la cartella esattoriale il cittadino puó proporre ricorso al Giudice di Pace di competenza entro 30 giorni dalla notifica dell'atto esattoriale.
Se ha ricevuto la notifica di un verbale, verifichi i seguenti elementi:
La Polizia Municipale quando accerta una violazione ad una norma del Codice della Strada redige:
Il verbale di contestazione, redatto al momento dell'infrazione e in presenza del trasgressore, contiene data, ora e luogo dell'infrazione, le generalità del trasgressore, gli estremi della patente, i dati di identificazione del veicolo, legge, articolo e comma cui si riferisce l'infrazione, la motivazione, la sanzione principale ed accessoria (se prevista), le modalità di pagamento, l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso, le dichiarazioni del trasgressore, la firma del trasgressore (o l'espresso riferimento che si rifiuta di firmare), la firma dell'Agente accertatore.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; l'eventuale rifiuto da parte del trasgressore a ricevere copia del verbale equivale ugualmente a notifica dello stesso.
Il verbale di contestazione puó essere redatto anche per i veicoli in movimento, ove non è stata possibile la contestazione immediata.
Dalla notifica o dall'eventuale contestazione immediata del verbale, il trasgressore ha a sua disposizione 60 giorni per il pagamento della conseguente sanzione amministrativa.
In caso, invece, di assenza del trasgressore, la Polizia Municipale redige un preavviso di violazione al C.d.S.. Copia del preavviso viene lasciata sul vetro parabrezza del veicolo ed ha solamente scopo informativo. Contro di esso non è possibile proporre ricorso; tale soluzione potrà essere proposta solamente contro il successivo verbale di notificazione che dovrà pervenire al proprietario del veicolo entro 150 giorni (o 360 per i residenti all'estero) dall'accertamento.
E' comunque possibile o pagare entro 10 giorni dalla data del presente preavviso oppure attendere il verbale di notificazione dal quale decorreranno i 60 giorni per effettuare il pagamento (ovviamente, in quest'ultimo caso, maggiorato delle spese di procedimento).
Nel caso in cui venga accertata una violazione al Codice della Strada, il contravvenuto puó:
AVVERTENZE: Le "multe" non possono essere "tolte" !!!
La Polizia Municipale è disponibille a fornire ogni possibile informazione circa le sanzioni accertate e le procedure che il cittadino puó eventualmente adottare per fare ricorso alle autorità preposte. Le "multe", peró, non possono essere semplicemente ridotte o annullate nè dagli Agenti di P.M., nè dal Responsabile, nè dal Sindaco !!!
Avverso i verbali contestati o notificati (escluso i preavvisi di divieto di sosta sul parabrezza), qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il contravvenuto puó proporre, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, ricorso al Prefetto di Torino oppure, in alternativa, ricorso al Giudice di Pace di Pinerolo.
N.B. Il Prefetto se riterrà fondato l'accertamento rigetterà il ricorso ed emetterà ordinanza, ingiungendo al ricorrente di pagare il doppio della sanzione originariamente prevista più le spese di procedimento.
N.B. Il Giudice di Pace se riterrà fondato l'accertamento rigetterà il ricorso con sentenza. In tal caso, il ricorrente dovrà pagare la sanzione indicata sul verbale.
Qualora entro i termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. L'elenco degli inadempienti viene trasmesso all'Ufficio Esattoriale competente per territorio per la riscossione coatta tramite "ruolo".