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Modulo di richiesta della scelta del nome
Modulo di richiesta di estratto per copia integrale

Come fare per


E’ istituito presso la Cancelleria della Corte d’Appello, l’iscrizione e l’aggiornamento del predetto albo sono comunicati alla Corte d’Appello dall’Ufficiale Elettorale Comunale. 
I requisiti di idoneità per essere inseriti sono: 
1. iscrizione nelle liste elettorali del Comune; 
2. possesso del titolo di studio di scuola media superiore; 
3. non aver superato il 70° anno di età; 
4. non trovarsi nelle condizioni condizioni previste dall’art.38 del T.U. 361/57, ovvero essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, appartenenti alle Forze Armate in servizio, medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,, segretari comunali , dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale e candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. 
L’albo delle persone idonee alle funzioni di scrutatore di seggio elettorale
Con la legge n.120/1999 il legislatore è intervenuto a modificare l’albo degli scrutatori individuando un "albo unico" in luogo della precedente situazione che vedeva due albi, uno principale utilizzato, attraverso il procedimento di sorteggio,  per la nomina, l’altro suppletivo, formato su domanda e destinato ad essere utilizzato per la sostituzione degli scrutatori  nominati, in caso di comunicazione di gravi impedimenti.
I requisiti di idoneità per essere inseriti sono:
1.      iscrizione nelle liste elettorali del Comune;
2.      aver assolto l’obbligo scolastico;
3.      non aver superato il 70° anno di età;
non trovarsi nelle condizioni condizioni previste dall'art.38 del T.U. 361/57, ovvero essere dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni, dei trasporti, appartenenti alle Forze Armate in servizio, medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti,, segretari comunali , dipendenti comunali addetti o comandati a prestare servizio presso l’ufficio elettorale comunale e candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Dal 9 maggio 2012 i cambi di residenza (per chi proviene da un altro comune o dall'estero e chiede l'iscrizione anagrafica a Villafranca Piemonte) e i cambi di abitazione (per chi è già residente a Villafranca Piemonte e si trasferisce presso un altro indirizzo sempre all'interno del territorio comunale) saranno effettivi entro 2 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte dell'ufficio
Dal momento della registrazione, si potranno ottenere: certificati di residenza e stato di famiglia.Solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica, in caso di iscrizione per "immigrazione" si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

Come fare la domanda
La richiesta di cambio di residenza o di abitazione deve essere presentata all'ufficio anagrafe con le seguenti modalità:
direttamente allo sportello dell'Ufficio anagrafe
- per raccomandata, indirizzata a: Comune di Villafranca Piemonte, Uff. anagrafe, piazza Cavour n. 1 -  10068 Villafranca Piemonte
- per fax al numero 011/9808717
- per via telematica: info@comune.villafrancapiemonte.to.it  

Per presentare la domanda è necessario utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica 
- dichiarazione di residenza e cambio abitazione
- dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

Dopo averlo compilato in ogni sua parte e firmato si potrà trasmetterlo con raccomandata e fax, insieme con una fotocopia completa (fronte - retro) del proprio documento d'identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R.445/2000).
L'invio per posta elettronica presuppone la scansione del modulo e del documento d'identità.

 L'ufficiale d'anagrafe  non potrà accettare domande redatte su modelli non ministeriali e/o non compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco

Il recapito postale e fax dell'ufficio anagrafe sono altresì reperibili nelle pagine web del sito istituzionale del Comune.

Per il cittadino straniero
Oltre la documentazione di cui sopra
- Il cittadino di stato appartenente alla UE deve allegare la documentazione indicata nell'Allegato B) 
- Il cittadino di stato NON appartenente alla UE (cittadino extracomunitario)deve allegare la documentazione indicata nell'Allegato A) 

Accertamenti

Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione l'ufficio effettuerà le verifiche al domicilio dichiarato tramite la Polizia Locale e controllerà tutta la documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione (o la registrazione di cambio indirizzo) si intende confermata.
Nel caso in cui si accerti che non ci sono le condizioni previste dalla legge relative sia all'effettivo luogo di dimora abituale sia agli altri requisiti per l'iscrizione anagrafica oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta e comunque entro il 45° giorno l'ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della domanda.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine di evitare l'annullamento della residenza e il ripristino della precedente iscrizione.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

 Normativa
Circolare n.9/2012 del 27 aprile 2012 del Ministero degli Interni contenente le istruzioni operative per l'attuazione dell'art.5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale").
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa". Testo unico sulla documentazione amministrativa.

Sportelli informativi di Mediazione Interculturale 
Fornisce ai cittadini stranieri informazioni sui servizi sociali e sanitari, aiuto nel disbrigo di pratiche amministrative e consulenza giuridica. 
Per eventuali informazioni consultare il sito www.cisspinerolo.it
Responsabile: ACERBI Bartolomeo
 
Dove rivolgersi
Per informazioni, ritiro modulistica e consegna domande:
Ufficio Servizi Socio - Assistenziali del Comune di Villafranca Piemonte Piazza Cavour,1, nei giorni: lunedì - sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 17.
Tel 011/9807107 - fax 011-9807441
E-mail: info@comune.villafrancapiemonte.to.it

Descrizione del servizio
Il Comune di Villafranca Piemonte provvede alla raccolta delle domande per l'ottenimento dell'Assegno di Maternità, previsto dalla legge 448/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
E' una misura di sostegno economico a favore delle madri che non hanno copertura previdenziale al momento della nascita del bambino.

Requisiti del richiedente
Il contributo per assegno di maternità in caso di nascita, affidamento preadottivo ed adozione senza affidamento è destinato alle madri in possesso dei seguneti requisiti:
Essere cittadina italiana,o appartenente ad uno stato dell'Unione Europea, o appartenete ad uno stato non appartenete all'Unione Europea, purchè in possesso di carta di soggiorno;
Avente la residenza nel Comune di Villafranca Piemonte;
Non usufruire di trattamenti previdenziali di indennità di maternità, oppure usufruirne in misura inferiore ad €.283,92 (in tal caso si potrà avanzare richiesta per la concessione della quota differenziale);
Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.) non superiore ad una cifra annualmente stabilita:

Casi particolari
L'assegno di maternità puó essere richiesto anche dal padre:
in caso di abbandono del figlio da parte della madre;
in caso di affidamento esclusivo del figlio al padre;
in caso di decesso della madre del neonato.

Modalità di richiesta:
La presentazione delle domande deve avvenire entro sei mesi dalla data di nascita del bambino o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.
Deve essere inoltrata al Comune di Villafranca Piemonte, compilando l'apposito modulo allegato o disponibile presso l' Ufficio Servizi Socio - Assistenziali del Comune di Villafranca Piemonte, Piazza Cavour,1 nei giorni ed orari: lunedì - sabato dalle 10 alle 12, mercoledì dalle 15 alle 17.
Alla domanda va allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica/Attestazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica delle condizioni del proprio nucleo familiare (I.S.E.), valida, che puó essere essere ritirata presso un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.A.F).

Modalità di erogazione
Il Comune trasmette all'INPS i dati relativi agli assegni concessi.
Al pagamento dell'assegno provvede l'INPS in un unica soluzione, tramite spedizione postale o versamento su conto corrente bancario dell'interessato.

Documentazione da presentare
Presentare la domanda con allegata la Certificazione ISEE ( Indicatore delle Situazione Economica Equivalente ). La Certificazione ISEE viene compilata presso i CAAF. 
I soggetti aventi i requisiti per il contributo per l'assegno di maternità possono usufruire dell'assistenza necessaria per la compilazione del modello di domanda attraverso la consulenza fornita presso i CAF.

Scadenze e validità
Presentazione della domanda per assegno di maternità entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famglia ( adozione o affidamento ).
Assegno per il nucleo familiare

Responsabile:
Bartolomeo ACERBI 

Dove rivolgersi:
Per informazioni,ritiro modulistica e consegna domande
Ufficio Servizi Socio - Assistenziali del Comune di Villafranca Piemonte, Piazza Cavour 1,
nei giorni: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 15 alle 17

Descrizione del servizio:
Il Comune di Villafranca Piemonte provvede ogni anno alla raccolta delle domande per l'ottenimento dell'Assegno per il nucleo familiare, previsto dalla Legge 448/1998.
E' una misura di sostegno economico a favore delle famiglie numerose nelle quali vi siano almeno tre figli minori di 18 anni.

Requisiti del richiedente:
Possono usufruire dell'assegno famigliare i nuclei familiari italiani o comunitari in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere cittadino italiano o appartenente ad uno stato dell'Unione Europea
- Avere la residenza anagrafica nel Comune di Villafranca Piemonte
- Avere almeno tre figli minori di anni 18, propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo
- Avere un Indicatore della situazione economica (I.S.E.)* non superiore ad una cifra annualmente stabilita.

Modalità di richiesta:
La domanda va inoltrata al Comune di Villafranca Piemonte, compilando apposito modulo allegato o disponibile presso l'Ufficio Servizi Socio - Assistenziali del Comune, Piazza Cavour 1, nei giorni: dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 15 alle 17 
Alla domanda va allegata la Dichiarazione sostitutiva unica/Attestazione della dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni del proprio nucleo familiare (I.S.E.) valida.

Documentazione da presentare:
Presentare domanda con allegata la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La certificazione ISEE puó essere compilata presso i CAAF.

Scadenza o validità:
Presentare la domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale viene richiesto il beneficio. 
Elettorato attivo 
L’elettorato attivo viene definito da due requisiti essenziali:cittadinanza italiana e capacità di agire, cioè la maggiore età. Pertanto l’elettorato attivo è l’insieme degli elettori che vengono chiamati a manifestare la propria volontà mediante l’espressione di voto. 

Elettorato passivo 
Si intende per elettorato passivo quel corpo elettorale formato da tutti quei cittadini che oltre ad essere in possesso dei requisiti per essere elettori, posseggono anche i requisiti previsti per essere "eletti".
Possono essere rilasciati dall'ufficiale di stato civile soltanto a chi vi ha un interesse legittimo.Viene rilasciato in fotocopia corredato dall'autenticazione della copia. 
L’entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000, ha abrogato il regio decreto n.1238 del ben lontano 9 luglio 1939 . 
Diverse sono le novità introdotte, tra queste ,quella indicata all’art.36 ( indicazione del nome) che recita: "chi ha avuto attribuito dalla nascita, prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, un nome composto da più elementi, anche separati tra loro, puó dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del comune di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e di anagrafe. . .". 
Il caso più frequente che si verifica è la difformità tra: il nome riportato nel codice fiscale (attribuito dall’Agenzia delle Entrate) e quello registrato presso l’ufficio anagrafe.
  • Munirsi dell'apposita domanda presso gli Uffici Comunali ;
  • La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata personalmente dall'interessato, per l'acquisizione delle impronte digitali e firma digitalizzata, al Commissariato Torino Mirafiori - Via Olivero Pier Domenico n.13 .Al fine di agevolare il cittadino nello svolgimento degli adempimenti prescritti per l'ottenimento del passaporto elettronico è possibile prenotare l'appuntamento sul sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it 

             All'istanza devono essere allegati iseguenti documenti:

  • n. 2 fotografie (frontali, sfondo chiaro, senza occhiali se la montatura risulta esser pesante) formato tessera 35mm X 45 mm;
  • una marca per concessioni governative "Uso Passaporto" da Euro 40,29;
  • ricevuta di versamento sul c/c postale n. 67422808 a favore del Ministero dell'Economia -e delle Finanze- Dipartimento del Tesoro con causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico" importo di Euro 42,50compreso di IVA;
  • Per i richiedenti che abbiano figli minori di 18 anni, l'altro genitore dovrà necessariamente compilare l'atto di assenso all'interno della domanda, allegando la copia della propria carta d'identità. In mancaza di tale assenso, è richiesto il Nulla Osta del Giudice Tutelare. 
  • Allegare eventuale  passaporto già in possesso anche se scaduto.In caso di smarrimento o furto del passaporto, allegate anche l'attestazione di denuncia.  
  • Allegare copia del documento d'identità

            Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale, pertanto non è più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto.

           Ai minori verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con mictochip, ma solo dal compimento dei 12 anni di età sono acquisite le impronte e la firma digitalizzata.

           Si potrà ricevere il documento richiesto direttamente al proprio domicilio effettuando :un versamento di € 10,00 sul c/c postale n.254102 a favore della Questura di   Torino - Ufficio Passaporti - Servizio Posta Celere.

Si ottiene per:
  • Nascita: la dichiarazione di nascita, di figlio legittimo, deve essere resa da un genitore entro 3 giorni dalla nascita presso il centro di nascita oppure entro 10 giorni al Comune di residenza dei genitori o della madre in caso i genitori abbiano residenza diversa. La dichiarazione di nascita, di figlio naturale, deve essere resa da entrambi i genitori con le stesse modalità di cui sopra.
  • Trasferimento della residenza con provenienza da altro Comune:il richiedente maggiorenne dichiara i suoi dati e quelli dei componenti della sua famiglia previa esibizione di un documento d'ientità (carta d'identità - passaporto o patente); il preciso indirizzo ove ha stabilito la sua dimora abituale;da notizia di tutti i dati personali relativi alla sua persona e alle altre eventuali persone dichiarate; esibisce il codice fiscle di tutti i componenti la famiglia. 
  • Trasferimento della residenza con provenienza dall'estero: si applicano le stesse modalità del caso precedente.
  • N.B: per i cittadini stranieri è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno in corso di validità e del passaporto.

LA VARIAZIONE DI INDIRIZZO DELLA FAMIGLIA
Quando la famiglia effettua un cambio di abitazione all'interno del territorio comunale qualsiasi componente ha il dovere, di comunicarlo, tramite un qualsiasi componente maggiorenne, all'Ufficio Anagrafe.

CAMBIO DI INDIRIZZO SU PATENTE E CARTA DI CIRCOLAZIONE
L'immigrazione e la variazione di indirizzo della famiglia comportano il cambio di indirizzo sulla patente e carta di circolazione. E' obbligatorio per tutti i componenti della famiglia a partire dai 16 anni di età, titolari di patente di guida e libretti di circolazione, essi devono compilare un modulo fornito dall'ufficio anagrafe sul quale indicare:
  • - DATI ANAGRAFICI
  • - DATI RELATIVI ALLA PATENTE
  • - TARGA DEL/DEI VEICOLI IN POSSESSO
L'ufficiale d'anagrafe rilascia una ricevuta attestante il cambio di residenza-indirizzo, da conservare accuratamente con la patente di guida. Entro 180 giorni, dall'avvio della pratica di cambio di residenza o indirizzo, la Direzione Generale della Motorizzazione Civile invierà a casa i tagliandi adesivi da applicare alla patente di guida ed ai libretti di circolazione negli appositi spazi destinati ai cambi di indirizzo.
Nel caso di INFORMAZIONI - MANCATA RICEZIONE TAGLIANDI, si potrà telefonare al numero verde gratuito 800-232323 (orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30)
A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) Legge n.470/1988.

Che cos’è l’Aire?
E’ parte dell’anagrafe esistente in ogni comune nella quale sono registrati gli italiani che risiedono all’estero.

Che cosa significa risiedere all’estero?
Risiedere all’estero ha lo stesso significato del risiedere in Italia, in quanto si fa riferimento alla nozione di residenza che viene indicata come il luogo di dimora abituale del soggetto, cioè il luogo principale dei suoi interessi, dove intrattiene le sue relazioni sociali e familiari.

Cosa si deve fare per essere iscritti in Aire?
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero devono renderne dichiarazione all’ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’immigrazione.

Un po’ di storia: Perché è stata istituita l’Aire?
L’Aire nasce per giustificare le carenze numeriche registrate in occasione delle rilevazioni censuarie tra risultanze delle rilevazioni ed il numero totale degli iscritti nelle anagrafi della popolazione. Infatti in passato i cittadini italiani che si recavano all’estero, continuavano ad essere iscritti nell’anagrafe della popolazione residente con il risultato che al momento dei censimenti, tali soggetti ancorchè iscritti nell’anagrafe, di fatto non risultavano presenti e pertanto i conti non tornavano.
Con la legge 27 ottobre 1988, n.470 viene conferita dignità giuridica all’Aire , nasce così un’anagrafe attiva, gestita allo stesso modo della popolazione residente , con iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, certificazioni ed isrizioni nelle liste elettorali.
La legge del 30 aprile 1999, n.120 ha istituito la tessera elettorale destinata a svolgere, per diciotto consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale precedentemente stampato in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria. 
Contrassegnata da una serie e un numero essa: contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e la sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato; il collegio e la circoscrizione o regione nei quali l’elettore puó esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di consultazione; gli spazi per applicare l’etichetta autoadesiva relativa ai vari aggiornamenti che comportano cambiamento di sezione. 
In caso di smarrimento o deterioramento della tessera elettorale il cittadino elettore puó richiedere il rilascio del duplicato recandosi all’ufficio elettorale comunale. 
I futuri sposi dovranno presentarsi presso l’ufficio di Stato Civile di uno dei Comuni di loro residenza (preferibilmente nel Comune di celebrazione del matrimonio), che si occuperà della richiesta d’ufficio dei documenti civili occorrenti alle pubblicazioni. 

Nel caso di matrimonio concordatario o regolato da intese, è necessario la presentazione della richiesta del ministro di culto celebrante. 

L’atto di pubblicazioni matrimoniali deve restare affisso nella bacheca delle "Pubblicazioni Matrimoniali" del Comune per otto giorni consecutivi.

Il matrimonio dovrà essere contratto entro 180 giorni dalla data delle pubblicazioni , pena la scadenza dei documenti presentati per la pubblicazione matrimoniale.

Ad oggi sono vigenti intese con sei diverse confessioni religiose:
  • Le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese;
  • Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° Giorno;
  • Assemblee Di Dio in Italia;
  • Unione Cristiana Evangelica Battistia d’Italia;
  • Chiesa Evangelica Lutera in Italia;
  • Unione Comunità Ebraiche Italiane.
   Il Comune
Comune di Villafranca Piemonte - Piazza Cavour, 1 - 10068 Villafranca Piemonte
  Tel: 011.9807107   Fax: 011.9807441
  Codice Fiscale: 01692900010   Partita IVA: 01692900010
  P.E.C.: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it   Email: info@comune.villafrancapiemonte.to.it