La Polizia Municipale quando accerta una violazione ad una norma del Codice della Strada redige:
- verbale di contestazione se la violazione puó essere contestata immediatamente al trasgressore, in quanto presente;
- preavviso di accertata violazione al C.d.S. in caso di assenza del trasgressore.
Il verbale di contestazione, redatto al momento dell'infrazione e in presenza del trasgressore, contiene data, ora e luogo dell'infrazione, le generalità del trasgressore, gli estremi della patente, i dati di identificazione del veicolo, legge, articolo e comma cui si riferisce l'infrazione, la motivazione, la sanzione principale ed accessoria (se prevista), le modalità di pagamento, l'autorità competente a decidere ove si proponga ricorso, le dichiarazioni del trasgressore, la firma del trasgressore (o l'espresso riferimento che si rifiuta di firmare), la firma dell'Agente accertatore.
Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore; l'eventuale rifiuto da parte del trasgressore a ricevere copia del verbale equivale ugualmente a notifica dello stesso.
Il verbale di contestazione puó essere redatto anche per i veicoli in movimento, ove non è stata possibile la contestazione immediata.
Dalla notifica o dall'eventuale contestazione immediata del verbale, il trasgressore ha a sua disposizione 60 giorni per il pagamento della conseguente sanzione amministrativa.
In caso, invece, di assenza del trasgressore, la Polizia Municipale redige un preavviso di violazione al C.d.S.. Copia del preavviso viene lasciata sul vetro parabrezza del veicolo ed ha solamente scopo informativo. Contro di esso non è possibile proporre ricorso; tale soluzione potrà essere proposta solamente contro il successivo verbale di notificazione che dovrà pervenire al proprietario del veicolo entro 150 giorni (o 360 per i residenti all'estero) dall'accertamento.
E' comunque possibile o pagare entro 10 giorni dalla data del presente preavviso oppure attendere il verbale di notificazione dal quale decorreranno i 60 giorni per effettuare il pagamento (ovviamente, in quest'ultimo caso, maggiorato delle spese di procedimento).
Nel caso in cui venga accertata una violazione al Codice della Strada, il contravvenuto puó:
Pagare entro i termini indicati sul verbale, direttamente presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Villafranca Piemonte, nei giorni e orari di apertura al pubblico. L'ufficio rilascerà relativa quietanza.
In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato a mezzo di Conto Corrente postale n. 23189103, intestato a Comune di Villafranca Piemonte Servizio Tesoreria - Polizia Municipale, indicando nella causale: numero del verbale, data del verbale, modello veicolo e targa.
Importante: decorso il termine di 60 gg. indicato sul verbale, lo stesso dovrà essere pagato doppio.
AVVERTENZE: Le "multe" non possono essere "tolte" !!!
La Polizia Municipale è disponibille a fornire ogni possibile informazione circa le sanzioni accertate e le procedure che il cittadino puó eventualmente adottare per fare ricorso alle autorità preposte. Le "multe", peró, non possono essere semplicemente ridotte o annullate nè dagli Agenti di P.M., nè dal Responsabile, nè dal Sindaco !!!